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DENOMINAZIONE e
SEDE
Art.1)
E'
costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi della legge
n°383/2000, denominata P.A.M. - Progetto Anziani Musicoterapia con sede
legale in Perugia, Via A. Monteneri, 8. Possono aderire al Progetto
Anziani Musicoterapia tutte le persone che offrano un qualificato
apporto alla ricerca e all'applicazione della musicoterapia con anziani.
L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere
destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali
di cui all’art.2.
SCOPO SOCIALE
Art.2)
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di
carattere sociale e culturale tramite l'organizzazione di convegni,
congressi, tavole rotonde, corsi e seminari, promozione di attività
di musicoterapia con anziani, con malati di demenza Alzheimer, con
caregivers familiari e con tutti gli operatori nell’ambito
geriatrico presso enti o istituti, supervisione specialistica;
realizzazione ed organizzazione di mostre ed esposizioni,
organizzazioni di rassegne musicali e teatrali, interventi in radio
e televisioni; studi, ricerche, pubblicazioni di opuscoli, libri,
periodici, pubblicazione e gestione pagine internet, collaborazione
con riviste multimediali o cartacee, creazione di prodotti
multimediali, anche mediante accordi con Enti, pubblici e privati,
Società, Istituti, Associazioni ed organismi nazionali ed esteri.
L’Associazione si impegna a fornire ai propri associati un costante
aggiornamento e informazione anche a mezzo di notiziari, circolari,
organi di stampa e via internet. L'Associazione ha inoltre lo scopo
di proporre o sostenere attività musicali e artistiche che facciano
preciso riferimento alle pratiche dell'animazione musicale e della
musicoterapia come attività socio-assistenziali rivolte ad anziani.
L'Associazione può istituire premi e destinare somme di denaro ad
iniziative di studio, divulgazione e ricerca.
Per lo
svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni riguardanti
gli scopi istituzionali dell’associazione, la stessa potrà per quell’evento,
avvalersi di attività prestata da persone non associate. Potrà inoltre
avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art.3)
Le modalità
per il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 sono
stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà pertanto compiere tutti gli
atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura
ritenuti necessari ed utili al fine del raggiungimento e realizzazione
dello scopo sociale.
Art.4)
La durata
dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al
31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci o
tacitamente rinnovata dal perdurare dell'attività associativa.
SOCI
Art.5)
Il numero
dei Soci è illimitato: possono essere Soci tutti coloro che condividano
lo spirito, gli ideali e le finalità dell'Associazione e che si rendano
concordi a collaborare, ciascuno nei limiti delle proprie disponibilità,
per il raggiungimento dello scopo sociale. I soci saranno divisi in:
Fondatori, Ordinari, Aderenti, Sostenitori, Onorari e Collaboratori.
a) Sono Soci
Fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del presente
atto, e che partecipano attivamente alla vita e gestione
dell'Associazione.
b) Sono Soci
Ordinari le persone che, oltre a condividere i principi e gli scopi
sociali, partecipano attivamente alla vita e gestione dell'Associazione
stessa.
c) Sono Soci
Aderenti coloro che condividono gli scopi sociali e le finalità
dell'Associazione, pur non operando attivamente alla vita
dell'Associazione stessa, possono parteciparne alla gestione.
d) Sono Soci
Sostenitori tutti i Soci che abbiano concorso mediante elargizioni in
denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell’Associazione
permettendone lo sviluppo e la continuità.
e) Sono Soci
Onorari coloro che vengono così nominati dall'Assemblea dei Soci
per benemerenza. La nomina deve essere ratificata dal Consiglio
Direttivo che può decidere, a suo insindacabile giudizio e in modo
inappellabile, l'ammissione o la non ammissione in qualità di Socio
Onorario.
f) Sono soci
Collaboratori tutti coloro che prestano le proprie competenze
professionali per collaborare all’organizzazione e allo sviluppo delle
iniziative garantendone la qualità.
Gli Enti pubblici
e privati possono associarsi solo come Sostenitori.
Non è prevista alcuna differenza di
trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’associazione.
Art.6)
Chi intende
essere ammesso come socio potrà presentare apposita domanda scritta
(anche tramite e-mail). Sulla domanda di ammissione si pronuncia il
Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione in modo inappellabile
e curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. Il nuovo
socio, per essere ammesso, dovrà preliminarmente approvare ed accettare
il presente Statuto. Ogni socio deve prestare la sua opera in seno
all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art.7)
I Soci sono
tenuti:
a) alla
corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio
Direttivo.
b) ad osservare lo
Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei Soci e dal
Consiglio Direttivo.
c) a non
intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le
finalità dell'Associazione.
d) a prestare la
loro attività in seno all'Associazione per il raggiungimento dello scopo
sociale.
Art. 8)
La qualità
di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per
recesso.
Art. 9)
Il recesso
è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento, previa
comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, inviata
almeno trenta (30) giorni prima della fine dell'anno in corso.
Art. 10)
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del
Consiglio
Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione
e per persistenti violazioni degli obblighi statutari che danneggino
moralmente o materialmente l'Associazione. Il socio decade
automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa
annuale. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per
morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il
decorrere del termine previsto per il pagamento.
Art. 11)
I Soci
receduti o dichiarati esclusi non hanno il diritto al rimborso della
quota sociale annuale versata.
PATRIMONIO
SOCIALE
Art. 12)
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili
ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali
accantonamenti effettuati in previsione di particolari rischi o oneri
futuri;
c) da eventuali
eccedenze di bilancio;
d) dall' introito
delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
e) delle
elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci e di simpatizzanti
dell'Associazione;
f) delle entrate
derivanti alla Associazione per il compimento delle iniziative sopra
descritte;
g) dai contributi
ed altre erogazioni dello Stato e di Enti pubblici e privati.
Art.13)
Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai
fini e per gli scopi di cui all'Articolo 2 del presente statuto.
ESERCIZIO
SOCIALE - BILANCIO
Art.14)
L'esercizio
sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione
del Bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione
dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
ORGANI SOCIALI
Art.15)
Sono Organi
dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei
Soci;
b) il Consiglio
Direttivo
c) il Presidente.
L’elezione degli Organi
dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato.
Art.16)
L’Assemblea
è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Le
Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Hanno diritto di intervenire
in assemblea tutti i soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in
Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun Socio può
esprimere un solo voto e può essere portatore al massimo di due (2) voti
per delega scritta da parte di altri soci. La convocazione delle
assemblee deve effettuarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per
la prima adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato
per posta o e-mail al domicilio del socio oppure consegnato brevi manu.
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di
entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
Le Assemblee straordinarie ed ordinarie sono validamente costituite
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci. La
seconda adunanza deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima e si
intende comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.
Art.17)
L'Assemblea
si riunisce in seduta Ordinaria su convocazione del Presidente almeno
una volta all’anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio
Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in
particolare:
a) approva il
Bilancio consuntivo e preventivo;
b) nomina i
componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera
l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera
l’esclusione dei soci;
e) delibera su
tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 18)
L’Assemblea
Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa
del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta, motivata, di
almeno la metà più uno dei soci. L’Assemblea straordinaria si riunisce
per deliberare:
a) su ogni
questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita
dell'Associazione.
b) sulle modifiche
da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e scioglimento
dell'Associazione.
Art.19)
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti
la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è
necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati
e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e
la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere
assembleari vanno inserite nel libro verbale delle riunioni e
deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
Art.20)
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, da tre a sette
membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I
consiglieri rimangono in carica due (2) anni e sono rieleggibili. Nel
caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il
Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può
provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti,
che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio;
nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare
altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne
delibera l’eventuale ratifica.
Art.21)
Al
Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il
bilancio preventivo e consuntivo;
c) nominare il
Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare
sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria
amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi
compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Art.22)
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza
dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del
Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è
convocato di regola almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne
faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti e assume le proprie
deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti. Le convocazioni a cura del Presidente devono essere
effettuate mediante avviso scritto (anche via e-mail) almeno cinque
giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno,
luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o
di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide
le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I
verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli
atti.
Art.23)
Il
Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il
potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per
conto dell’associazione.
Art.24)
Tutti gli
incarichi in seno al Consiglio Direttivo sono gratuiti.
Art.25)
Il
Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è
attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in
giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano
al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano
d’età.
Art. 26)
Il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso
dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che
egli dovrà contestualmente convocare.
Art.27)
Il
Presidente è delegato a sottoscrivere gli atti, i provvedimenti ed
assume le obbligazioni nei confronti dei terzi. È investito dei più ampi
poteri per la gestione dell’Associazione e potrà deliberare ed attuare
tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari per
il conseguimento dei fini sociali, ad eccezione soltanto delle materie
riservate per legge o per statuto alle competenze dell'Assemblea o del
Consiglio Direttivo. Potrà quindi aprire conti correnti bancari e
postali ed accendere debiti presso le banche previsti, prelevare presso
gli Istituti di Credito somme anche oltre il fido, nonché versare con
resto; prelevare dal conto corrente, acquistare, vendere e permutare
beni mobili ed immobili e fare quant'altro necessario nell'interesse
dell'Associazione dovendosi ritenere la superiore elencazione di poteri
esemplificativa e non tassativa.
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Art.28)
In caso di
scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei soci nominerà uno o
più liquidatori stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale sarà
devoluto a favore di altre associazioni di promozione sociale con
finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
Art. 29)
Le
controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci, gli
Amministratori e il liquidatore, in dipendenza del presente Statuto,
saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri,
nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo. Il Collegio
arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è
esonerato da ogni formalità di procedura.
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