Statuto dell'associazione

Progetto Anziani Musicoterapia

DENOMINAZIONE e SEDE
Art.1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi della legge n°383/2000, denominata P.A.M. - Progetto Anziani Musicoterapia con sede legale in Perugia, Via A. Monteneri, 8. Possono aderire al Progetto Anziani Musicoterapia tutte le persone che offrano un qualificato apporto alla ricerca e all'applicazione della musicoterapia con anziani. L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.
SCOPO SOCIALE
Art.2) L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di carattere sociale e culturale tramite l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, corsi e seminari, promozione di attività di musicoterapia con anziani, con malati di demenza Alzheimer, con caregivers familiari e con tutti gli operatori nell’ambito geriatrico presso enti o istituti, supervisione specialistica; realizzazione ed organizzazione di mostre ed esposizioni, organizzazioni di rassegne musicali e teatrali, interventi in radio e televisioni; studi, ricerche, pubblicazioni di opuscoli, libri, periodici, pubblicazione e gestione pagine internet, collaborazione con riviste multimediali o cartacee, creazione di prodotti multimediali, anche mediante accordi con Enti, pubblici e privati, Società, Istituti, Associazioni ed organismi nazionali ed esteri. L’Associazione si impegna a fornire ai propri associati un costante aggiornamento e informazione anche a mezzo di notiziari, circolari, organi di stampa e via internet. L'Associazione ha inoltre lo scopo di proporre o sostenere attività musicali e artistiche che facciano preciso riferimento alle pratiche dell'animazione musicale e della musicoterapia come attività socio-assistenziali rivolte ad anziani. L'Associazione può istituire premi e destinare somme di denaro ad iniziative di studio, divulgazione e ricerca.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni riguardanti gli scopi istituzionali dell’associazione, la stessa potrà per quell’evento, avvalersi di attività prestata da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
 
Art.3) Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 sono stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al fine del raggiungimento e realizzazione dello scopo sociale.
 
Art.4) La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci o tacitamente rinnovata dal perdurare dell'attività associativa.
 
SOCI
Art.5) Il numero dei Soci è illimitato: possono essere Soci tutti coloro che condividano lo spirito, gli ideali e le finalità dell'Associazione e che si rendano concordi a collaborare, ciascuno nei limiti delle proprie disponibilità, per il raggiungimento dello scopo sociale. I soci saranno divisi in: Fondatori, Ordinari, Aderenti, Sostenitori, Onorari e Collaboratori.
a) Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del presente atto, e che partecipano attivamente alla vita e gestione dell'Associazione.
b) Sono Soci Ordinari le persone che, oltre a condividere i principi e gli scopi sociali, partecipano attivamente alla vita e gestione dell'Associazione stessa.
c) Sono Soci Aderenti coloro che condividono gli scopi sociali e le finalità dell'Associazione, pur non operando attivamente alla vita dell'Associazione stessa, possono parteciparne alla gestione.
d) Sono Soci Sostenitori tutti i Soci che abbiano concorso mediante elargizioni in denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell’Associazione permettendone lo sviluppo e la continuità.
e) Sono Soci Onorari coloro che vengono così nominati dall'Assemblea dei Soci  per benemerenza. La nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo che può decidere, a suo insindacabile giudizio e in modo inappellabile, l'ammissione o la non ammissione in qualità di Socio Onorario.
f) Sono soci Collaboratori tutti coloro che prestano le proprie competenze professionali per collaborare all’organizzazione e allo sviluppo delle iniziative garantendone la qualità.
Gli Enti pubblici e privati possono associarsi solo come Sostenitori.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
 
Art.6) Chi intende essere ammesso come socio potrà presentare apposita domanda scritta (anche tramite e-mail). Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione in modo inappellabile e curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. Il nuovo socio, per essere ammesso, dovrà preliminarmente approvare ed accettare il presente Statuto. Ogni socio deve prestare la sua opera in seno all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
 
Art.7) I Soci sono tenuti:
a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
c) a non intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.
d) a prestare la loro attività in seno all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
 
Art. 8) La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
 
Art. 9) Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, inviata almeno trenta (30) giorni prima della fine dell'anno in corso.
 
Art. 10) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
 
Art. 11) I Soci receduti o dichiarati esclusi non hanno il diritto al rimborso della quota sociale annuale versata.
 
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 12) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali accantonamenti effettuati in previsione di particolari rischi o oneri futuri;
c) da eventuali eccedenze di bilancio;
d) dall' introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
e) delle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci e di simpatizzanti dell'Associazione;
f) delle entrate derivanti alla Associazione per il compimento delle iniziative sopra descritte;
g) dai contributi ed altre erogazioni dello Stato e di Enti pubblici e privati.
 
Art.13) Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'Articolo 2 del presente statuto.
 
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Art.14) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
 
ORGANI SOCIALI
Art.15) Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente.
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato.
 
Art.16) L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun Socio può esprimere un solo voto e può essere portatore al massimo di due (2) voti per delega scritta da parte di altri soci. La convocazione delle assemblee deve effettuarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato per posta o e-mail al domicilio del socio oppure consegnato brevi manu. Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le Assemblee straordinarie ed ordinarie sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci. La seconda adunanza deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima e si intende comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.
 
Art.17) L'Assemblea si riunisce in seduta Ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
a) approva il Bilancio consuntivo e preventivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 18) L’Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta, motivata, di almeno la metà più uno dei soci. L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:
a) su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione.
b) sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione.
 
Art.19) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari vanno inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
 
Art.20) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, da tre a sette membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I consiglieri rimangono in carica due (2) anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
 
Art.21) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
 
Art.22) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente  e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni a cura del Presidente devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche via e-mail) almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 
Art.23) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
 
Art.24) Tutti gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo sono gratuiti.
 
Art.25) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
 
Art. 26) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
 
Art.27) Il Presidente è delegato a sottoscrivere gli atti, i provvedimenti ed assume le obbligazioni nei confronti dei terzi. È investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e potrà deliberare ed attuare tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari per il conseguimento dei fini sociali, ad eccezione soltanto delle materie riservate per legge o per statuto alle competenze dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. Potrà quindi aprire conti correnti bancari e postali ed accendere debiti presso le banche previsti, prelevare presso gli Istituti di Credito somme anche oltre il fido, nonché versare con resto; prelevare dal conto corrente, acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili e fare quant'altro necessario nell'interesse dell'Associazione dovendosi ritenere la superiore elencazione di poteri esemplificativa e non tassativa.
 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.28) In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
 
Art. 29) Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci, gli Amministratori e il liquidatore, in dipendenza del presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo. Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

 

 

 

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